Il decreto Legge “Cura Italia” ha previsto a sostegno del reddito delle Partite Iva una indennità da corrispondere, solo per il mese di Marzo del 2020, dell’importo di 600 euro e non soggetta a tassazione.
A tale indennità possono accedere:
- I liberi professionisti con Partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’INPS e i Collaboratori Coordinati e Continuativi anch’essi con un rapporto di lavoro in essere alla data del 23/02/2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per entrambi occorre non avere in atto un rapporto pensionistico e non essere iscritti ad altra forma di previdenza.
- I lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps quindi Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri, anche per questi soggetti occorre non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme di previdenza; è da capire se i soci di società , sebbene obbligati all’iscrizione all’ Inps rientrano nella platea di soggetti ai quali spetta il bonus, in quanto la norma cosi’ com è strutturata parla di lavoratori autonomi e i soci di società non possono certo essere considerati tali, quindi una delle domande che ci si pone in questo caso è: quale requisito è prevalente per capire se spetta il bonus, la forma con la quale si svolge la propria attività o l’iscrizione all’INPS? Si attende risposta da parte dell’Ente.
- Gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
- I lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo iscritti al relativo fondo pensionistico EX-ENPALS che abbiano almeno trenta contributi giornalieri versati nel corso del 2019 e che non abbiano avuto durante lo stesso anno un reddito superiore ai 50.000 euro, anche questa categoria non ha diritto al bonus se ha la pensione o un rapporto di lavoro dipendente.
Al momento la categoria che resta completamente esclusa dal bonus oltre a quella degli Agenti di Commercio, è quella dei liberi professionisti iscritti alle varie casse di previdenza come ad esempio: commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, geologi, architetti; per queste categorie in ultima analisi è stato istituito un cosiddetto Fondo di Ultima Istanza, praticamente un fondo residuale, che non prevede né un importo certo da corrispondere né se mai sarà attivato.
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
La domanda per la richiesta del Bonus al momento non può essere presentata, come comunicato dall’INPS, le modalità di presentazione saranno disponibili entro il 31 marzo, visto il potenziale numero di richieste su tutto il territorio nazionale sarebbe bene fare un lavoro preparatorio e propedeutico che potrebbe risultare utile al momento della presentazione della domanda, e speriamo almeno, che ci risparmino la corsa all’oro del click day, che sarebbe davvero una vergogna e finirebbe, per penalizzare i soggetti più vulnerabil.